| Elezioni consortili |
|
CONSORZIO DI BONIFICA "VAL DI CHIANA ARETINA" AVVISA Che sono state attivate le procedure per l'elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica e che l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio dei Delegati è stato depositato in data odierna presso il Consorzio di Bonifica "Val di Chiana Aretina" ed affisso presso gli albi pretori della Provincia di Arezzo e dei Comuni dove rimarrà depositato per un periodo di quindici giorni consecutivi. Chiunque vi abbia interesse può avanzare richieste di rettifica dell'elenco stesso alla Commissione del Consorzio di Bonifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio del 15esimo (quindicesimo) giorno dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio, da spedire al seguente indirizzo Consorzio di Bonifica "Val di Chiana Aretina" Via A. Modigliani, 4 - 52100 Arezzo La Commissione, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, si pronuncerà con provvedimento motivato sulle richieste di rettifiche ed introdurrà le conseguenti variazioni. L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso. Come previsto dall'art. 11, comma 5 dello Statuto consortile, approvato con delibera n.64 del 5 luglio 2006 dal Consiglio Regionale, si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 9 dello statuto medesimo:
Art. 7 Attribuzioni - Costituzione - Diritto di Voto 1. Il corpo elettorale è composto da tutti i consorziati. 2. Sono consorziati i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) rientranti nel perimetro di contribuenza ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, della l.r. 34/1994. 3. ll corpo elettorale elegge i membri del Consiglio dei delegati la cui nomina è di competenza dei consorziati ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto. 4. Deve essere presente almeno un seggio elettorale in ogni comune del comprensorio fino a settemila consorziati aventi diritto al voto, mentre nei comuni con numero superiore di aventi diritto al voto dovranno essere costituiti almeno due seggi. 5. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto i diciotto anni di età e godano dei diritti civili. 6. Per le persone giuridiche e per le società di persone, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. 7. Sono inoltre iscritti, a richiesta dei proprietari, solidalmente con gli stessi, nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali di godimento nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norme di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a richiesta dei proprietari, nel catasto consortile unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza. 8. Ogni contribuente ha diritto ad un voto, nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per la stessa partita gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per rappresentanza conferita ad uno solo degli iscritti. 9. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita rappresentanza dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante. 10. La rappresentanza di cui al precedente comma deve essere conferita in forma scritta e nelle forme di legge. 11. In mancanza delle condizioni previste dai commi 9 e 10, si considera quale rappresentante della comunione il possessore della maggior quota ed in caso di parità delle quote il primo intestato della relativa partita del catasto consortile. 12. Qualora il nominativo del primo intestatario sia iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto anche per proprietà individuale, voterà per questa partita, mentre per quella in comproprietà deve essere conferita la rappresentanza ad altro componente la comunione. 13. Per conseguire l'iscrizione dei rappresentanti legali nella lista degli aventi diritto al voto indicati nei precedenti commi i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a cura degli interessati entro il decimo giorno anteriore alla data fissata per la convocazione del corpo elettorale. I rappresentanti legali possono presentare il relativo titolo di legittimazione direttamente al Presidente del seggio elettorale. Nel caso in cui i rappresentanti legali siano in numero di due o superiore, oltre al relativo titolo di legittimazione, sono tenuti a presentare atto di delega firmato da tutti gli altri rappresentanti a pieno titolo. Art. 8 Esercizio del diritto di voto 1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.
Art. 9 Deleghe 1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto. 2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio del voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale, ma non è ammessa più di una delega; i coltivatori diretti e gli altri imprenditori agricoli possono delegare anche i familiari conviventi con specifica delega in cui si richiamano in modo esauriente gli estremi del diritto. 3. La delega, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 7 deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale, che la trattiene agli atti della sezione elettorale. 4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui all'articolo 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.
Arezzo, 15 giungo 2010 Il Presidente
Per informazioni: Consorzio di Bonifica "Val di Chiana Aretina" Via Modigliani, 4 52100 Arezzo |

